FILODIRETTO7 - n. 28 del 2/2/2007
Siete in: Home » R.C.Auto, mettersi d'accordo paga! » Quando si applica

Prodotti...

R.C.AUTO, METTERSI D'ACCORDO PAGA!
Dal 1 febbraio 2007, arriva il risarcimento diretto

QUANDO SI APPLICA

Le procedure di risarcimento diretto possono essere applicate nei casi di:

  • collisione avvenuta tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c. auto (anche ciclomotori muniti di targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153)

  • urto contro un rimorchio agganciato alla motrice

  • urto contro una parte del veicolo distaccatasi dalla struttura

  • due veicoli coinvolti anche con urto a cose o persone non presenti sui veicoli


Per tutti i casi previsti, le procedure di risarcimento diretto sono applicabili solo se:

  • non sono coinvolti altri veicoli responsabili (oltre ai due entrati in collisione)

  • il sinistro si č verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Cittā del Vaticano

  • i veicoli coinvolti sono stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Cittā del Vaticano e sono assicurati con imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto