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R.C.AUTO, METTERSI D'ACCORDO PAGA! Dal 1 febbraio 2007, arriva il risarcimento diretto
QUANDO SI APPLICA
Le procedure di risarcimento diretto possono essere applicate nei casi di:
- collisione avvenuta tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la r.c. auto (anche ciclomotori muniti di targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153)
- urto contro un rimorchio agganciato alla motrice
- urto contro una parte del veicolo distaccatasi dalla struttura
- due veicoli coinvolti anche con urto a cose o persone non presenti sui veicoli
Per tutti i casi previsti, le procedure di risarcimento diretto sono applicabili solo se:
- non sono coinvolti altri veicoli responsabili (oltre ai due entrati in collisione)
- il sinistro si č verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Cittā del Vaticano
- i veicoli coinvolti sono stati immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Cittā del Vaticano e sono assicurati con imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto
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