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TFR, OPPORTUNITA' E CONVENIENZE PER I LAVORATORI Intervento su RTV38 di Enzo Mignarri, responsabile del Servizio Fondi Pensione Complementari
Enzo Mignarri, responsabile del Servizio Fondi Pensione Complementari
Il 20 febbraio 2006, nella sua trasmissione di attualità "La riffa", RTV 38 ha organizzato un dibattito televisivo sulla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) a cui hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell'Inps, dell'Università di Firenze, del Gruppo Sai-Fondiaria e per il Gruppo Mps Enzo Mignarri, responsabile del Servizio Fondi Pensione Complementari.
Nel corso della trasmissione sono state effettuate anche interviste ai lavoratori e a docenti universitari al fine di avere un quadro quanto più possibile aggiornato e completo su una tematica di grande interesse ed attualità per i lavoratori dipendenti.
Infatti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti interministeriali attuativi della riforma della previdenza complementare sono state definite le modalità con cui il lavoratore può effettuare la scelta per la destinazione del Tfr in applicazione alle norme di legge vigenti dal 1° gennaio 2007.
Un'attività di informazione e consulenza verso tutti gli interessati risulta pertanto particolarmente utile. Come pure è importante comprendere e approfondire le problematiche concrete che l'applicazione pratica comporta.
Le opzioni per i lavoratori dipendenti del settore privato
Il conferimento del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali o chiusi, fondi pensione aperti per adesioni collettive) avviene secondo modalità esplicite o tacite.
Nella prima ipotesi - modalità esplicite - entro sei mesi dalla data del 1°gennaio 2007 o da quella di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, qualora invece il lavoratore decida, nel predetto lasso di tempo, di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata in qualsiasi momento e il lavoratore può conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Nel caso di lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il Tfr viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'Inps.
Nella seconda delle ipotesi di conferimento del Tfr - quella con modalità tacite - e cioè, in altri termini, nel caso in cui il lavoratore non esprima entro sei mesi dal 1°gennaio 2007 (o dalla data di prima assunzione) alcuna volontà, a decorrere dal 1°luglio 2007 si realizzano, nell'ordine, le seguenti modalità di conferimento del Tfr:
- il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva: tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche, il Tfr maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le precedenti disposizioni, il Tfr maturando viene trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps (definita “FONDINPS”).
Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (cosiddetti vecchi iscritti), il conferimento del Tfr avviene con le seguenti modalità:
- nel caso in cui risultino iscritti, alla data del 1°gennaio 2007, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, possono scegliere, nel corso del 1° semestre 2007 o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo Tfr maturando presso il datore di lavoro o nel Fondo presso l'Inps (se l'azienda ha più di 50 addetti) ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma pensionistica complementare alla quale già aderiscono;
- qualora non risultino iscritti al 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, nel corso del 1° semestre 2007, tra:
- mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero nel Fondo presso l'Inps (se l'azienda ha più di 50 addetti);
- conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi oppure, nel caso in cui detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, conferirlo in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi.
Nel caso in cui i lavoratori (vecchi iscritti) non esprimano alcuna volontà si applica quanto previsto per il conferimento del Tfr con modalità tacite.
Opportunità e convenienze fiscali per i lavoratori
Nel corso degli interventi effettuati il rappresentante del nostro Gruppo – Enzo Mignarri – ha spiegato le caratteristiche della nostra offerta e, in particolare, del fondo Kaleido, specializzato nelle adesioni collettive, i costi per gli aderenti e le possibilità di investimento nei cinque comparti (di cui uno garantito) su cui è articolato il fondo. Enzo Mignarri ha poi indicato le opportunità e le convenienze fiscali che la nuova disciplina presenta.
Sulle quote di Tfr accantonate (al netto delle rivalutazioni) l'imposta è oggi calcolata con un procedimento che tiene conto dei redditi percepiti nei cinque anni che precedono la maturazione del diritto alla percezione. Per effetto di tali modalità di computo, nella gran parte dei casi, l'aliquota applicata sulla parte imponibile del Tfr varia dal 25 al 30%.
Nella previdenza complementare la base imponibile delle prestazioni sotto forma di rendita o di capitale è costituita dalle componenti non assoggettate a tassazione (sono pertanto esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari) ed è assoggettata, a partire dal 1° gennaio 2007, a ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali. Siamo di fronte, pertanto, ad una chiara convenienza, sotto il profilo fiscale, a destinare il Tfr alla previdenza complementare, anziché mantenerlo come tale.
Considerazioni simili si possono fare per le anticipazioni e per le somme corrisposte agli eredi.
Più in generale, la possibilità di avere delle anticipazioni del montante maturato risulta, nelle forme pensionistiche complementari, più articolata. Ad essa, inoltre, va aggiunta quella di ottenere il riscatto parziale (50%) o totale della posizione individuale maturata nei casi previsti dalla normativa (inoccupazione, mobilità, cassa integrazione).
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